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La risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate 12.12.2018 n. 108 ha fornito chiarimenti in merito alla corretta imputazione temporale di un indennizzo per la risoluzione di un con-tratto, alla luce del principio di derivazione rafforzata ex art. 83 del TUIR.

Nel caso di specie, la società istante (soggetto OIC che redige il bilancio in forma abbreviata) aveva stipulato, nel 2007, un contratto di leasing in costruendo, finalizzato alla realizzazione di un fabbricato destinato a centro commerciale.

Il contratto prevedeva, tra le ipotesi di risoluzione di diritto, anche la confisca, all’eventuale verificarsi della quale l’istante avrebbe dovuto risarcire la società concedente mediante il pagamento di un indennizzo.

Nel 2010, l’immobile era oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo e nel 2017 la Cassazione confermava l’ordine di confisca dell’immobile.

Nel 2018, le parti concludevano una transazione, in base alla quale, tra l’altro, il contratto di leasing era risolto di diritto per effetto dell’esecuzione del provvedimento di confisca.

In base al documento OIC 19 (§ 39), i debiti “che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali”.

Nella specie, il contratto stabiliva la risoluzione di diritto nel caso di provvedimenti amministrativi ablatori, quali la confisca, correlandone l’efficacia al momento in cui il relativo provvedimento fosse divenuto inoppugnabile.

Atteso che la sentenza della Corte di Cassazione, che ha confermato l’ordine di confisca dell’immobile, è stata emessa nel 2017, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’obbligazione della società al pagamento verso la controparte (e quindi il relativo debito) sorga già nel 2017, al momento della risoluzione di diritto, coincidente con quello di definitività del provvedimento ablatorio (ancorché la concedente non abbia presentato alcuna richiesta espressa di indennizzo all’istante, contrariamente a quanto disposto dal contratto).

In virtù del principio di derivazione rafforzata, il componente negativo di reddito relativo all’indennizzo dovuto dall’istante a seguito della risoluzione del contratto assume rilevanza fiscale nel periodo d’imposta 2017.