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Per effetto dell’art. 9 del DL 119/2018, è possibile fruire di una sanatoria delle violazioni formali commesse sino al 24.10.2018, versando 200,00 euro per periodo d’imposta in due rate (scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020), a prescindere dal numero delle violazioni commesse.

Sono suscettibili di definizione gli errori formali che non hanno inciso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP o sul pagamento del tributo.

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 15.3.2019 n. 62274, ha dettato le modalità attuative dell’istituto, specificando che, con successiva risoluzione, saranno istituiti i codici tributo per il pagamento.

Varie violazioni commesse dai contribuenti possono rientrare nella definizione in oggetto; per disposizione legislativa, sono espressamente escluse quelle inerenti alla compilazione del quadro RW, in tema di monitoraggio fiscale delle attività e degli investimenti esteri. Anche le violazioni inerenti alla procedura di voluntary disclosure sono escluse.

Tanto premesso, rientrano anche le violazioni inerenti a obblighi comunicativi, commesse non solo propriamente dai contribuenti, ma pure dai sostituti d’imposta e dagli intermediari, o da soggetti terzi.

A titolo esemplificativo, potrebbe trattarsi delle violazioni inerenti alla tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, ove, in aggiunta alle consuete sanzioni da dichiarazione infedele oppure omessa, vengono sanzionati altresì gli intermediari (art. 7-bis del DLgs. 241/97).

Può inoltre trattarsi dei vari obblighi comunicativi previsti dalla legge fiscale, tra cui rientrano ad esempio lo spesometro (art. 21 del DL 78/2010, negli anni in cui era in vigore), le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010), l’indicazione separata in dichiarazione delle minusvalenze e dei costi black list, ma gli esempi potrebbero continuare.

Invece, secondo il provvedimento non fanno parte della definizione le violazioni di obblighi formali inerenti a comparti impositivi diversi dalle imposte sui redditi, dall’IVA e dall’IRAP.

Anche le sanzioni che, ad esempio per effetto di rinvio normativo, sono proporzionalmente legate all’imposta possono rientrare: può trattarsi a nostro avviso dell’omessa regolarizzazione del cessionario ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, la cui sanzione è pari al 100% dell’imposta.

Uguali considerazioni vanno fatte per le sanzioni concernenti l’omessa inversione contabile, sia interna che esterna.

La definizione non si perfeziona solo con il pagamento dei 200,00 euro per periodo d’imposta, essendo anche necessaria la rimozione della violazione, che si concretizza, per citare i casi più frequenti, nella presentazione della dichiarazione integrativa o nell’effettuazione della comunicazione.

La regolarizzazione deve avvenire entro il termine di pagamento della seconda rata, cioè entro il 2.3.2020.

Quando la rimozione non è materialmente possibile o “non è necessaria”, la regolarizzazione postula il solo pagamento degli importi. Tra i potenziali esempi, il provvedimento richiama le violazioni sull’irregolare inversione contabile.

Se, “per giustificato motivo”, la regolarizzazione non è avvenuta, la definizione ha effetto se la rimozione viene poi effettuata entro un termine indicato dall’Ufficio, non inferiore a 30 giorni.