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Secondo la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 10.1.2019 n. 5, se viene ceduta una partecipazione denominata in valuta:

  • la plusvalenza realizzata deve essere contabilizzata in modo unitario, non distinguendo la quota parte derivante dall’incremento di valore dell’azione sui mercati regolamentati e la quota parte derivante dalla fluttuazione del tasso di cambio;
  • conseguentemente, anche la seconda delle suddette componenti assume il regime fiscale delle plusvalenze patrimoniali, e non quello delle differenze su cambi, potendo beneficiare della participation exemption se sussistono i relativi requisiti.

Ad esempio, se una società acquista 100.000 azioni della società X, denominate in dollari, al prezzo di borsa di 1,20 dollari, quando il cambio dollaro/euro è pari a 1,16, e cede le stesse al prezzo di 1,25 dollari, quando il cambio dollaro/euro è pari a 1,13:

  • le partecipazioni sono iscritte in bilancio a 103.448,28 euro (120.000 USD al tasso di cambio di 1,16) e cedute a 110.619,47 euro (125.000 USD al tasso di cambio di 1,13);
  • la plusvalenza realizzata (7.171,19 euro) è dovuta solo in parte all’aumento del valore delle azioni di X rilevato sul mercato di riferimento (1,25 USD, contro i 1,20 USD all’atto dell’acquisto); la restante parte è invece dovuta alla variazione del tasso di cambio;
  • se sussistono i requisiti per la participation exemption (nel caso specifico, la partecipazione era stata originariamente iscritta tra le immobilizzazioni e risultavano presumibilmente soddisfatti gli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento), tutta la plusvalenza realizzata (compresa la parte riconducibile alla variazione del tasso di cambio) risulta imponibile non in misura integrale, ma limitatamente al 5% del relativo ammontare.