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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.1.2019 n. 20 è intervenuta sulla verifica del requisito del controllo e della partecipazione agli utili ai fini dell’adesione al consolidato fiscale nazionale (artt. 117 e ss. del TUIR) con riferimento al caso delle azioni proprie possedute dalla controllata o da società a loro volta controllate da quest’ultima.

L’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale richiede che tra consolidante e consolidata sussista un rapporto di controllo sin dall’inizio di ogni esercizio per il quale la società consolidante e la società consolidata si avvalgono dell’esercizio dell’opzione.

Inoltre, si deve applicare l’art. 120 co. 1 del TUIR, il quale richiede che contemporaneamente la consolidante debba possedere:

  • una partecipazione al capitale sociale della società consolidata in misura superiore al 50% (sono escluse le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assem­blea ordinaria);
  • una partecipazione agli utili della società consolidata in misura superiore al 50% (senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria).

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le azioni proprie devono essere assimilate alle azioni prive del diritto di voto ai fini della verifica dei requisiti previsti dall’art. 120 del TUIR.

Nel caso di specie, per verificare se la partecipazione nella controllata di diritto attribuisce alla controllante una partecipazione al capitale sociale superiore al 50% è necessario che il rapporto tra la “partecipazione al capitale sociale” detenuta dal soggetto controllante (da porre al numeratore) e “il capitale sociale di riferimento” della partecipata (da porre al denominatore) sia superiore al 50%.

Il medesimo metodo deve essere applicato per determinare la soglia di partecipazione agli utili: per verificare se il rapporto è superiore al 50% si pone al numeratore il “numero delle azioni con diritto agli utili” detenute dal soggetto controllante e al denominatore “il numero totale delle azioni che danno diritto agli utili” della società controllata.

Per espressa previsione normativa, nella determinazione del rapporto di partecipazione al capitale sociale e agli utili occorre escludere le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria ex art. 2346 c.c.

L’Amministrazione finanziaria rileva che l’aggettivo “esercitabile” riferito al diritto di voto risulta applicabile anche in materia di azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso e quindi non esercitabile nell’assemblea ordinaria da alcuno dei soci.

Le azioni in argomento, quindi, al pari delle azioni prive del diritto di voto, non devono essere incluse né nel denominatore né nel numeratore del rapporto partecipativo di cui all’art. 120 del TUIR che verifica una partecipazione superiore al 50% agli utili ed al capitale.