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Con il provv. 28.8.2018 n. 195385, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità operative delle procedure di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli artt. 17 ss. del DLgs. 241/97.

L’art. 37 co. 49-ter del DL 223/2006, introdotto dalla L. 205/2017, stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Se, all’esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento è eseguito, fatto che, in ogni caso, si verifica, in assenza di blocco, con lo spirare dei 30 giorni dalla presentazione della delega di pagamento con il modello F24. In caso contrario, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Le disposizioni del provvedimento hanno effetto dal 29.10.2018.

La selezione delle deleghe di pagamento, ai fini della procedura di sospensione di cui all’art. 37 co. 49-ter del DL 223/2006, viene eseguita dall’Agenzia in ragione di alcuni criteri relativi:

  • alla tipologia dei debiti pagati;
  • alla tipologia dei crediti compensati;
  • alla coerenza dei dati indicate nel modello F24;
  • ai dati afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
  • ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
  • al pagamento di debiti iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 31 co. 1 del DL 78/2010.

Per l’utilizzo in compensazione di crediti per pagamenti di debiti iscritti a ruolo (o derivanti da accertamento esecutivo), i modelli F24 dovranno essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, pena lo scarto della delega.

La sospensione della delega di pagamento, che non si può protrarre per più di 30 giorni, avviene per il suo intero contenuto e viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24, il quale può inviare all’Agenzia elementi informativi utili ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Inoltre, questi può decidere di annullare il modello F24 mediante l’apposita procedura telematica presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ove la compensazione non sia stata correttamente utilizzata, lo scarto viene comunicato indicandone la motivazione e il pagamento si dà per non eseguito.

Se la compensazione viene bloccata, invece, nessuna sanzione da indebita compensa-zione (art. 13 co. 4 e 5 del DLgs. 471/97) può essere irrogata quand’anche il credito da compensare fosse stato inesistente, ma su detto aspetto il provvedimento non si sofferma.

Ove, di contro, il credito risulti correttamente utilizzato, la sospensione viene meno e l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

Nel provvedimento si specifica che il positivo esito della procedura (quindi il “via libera” alla compensazione) lascia intatto il successivo potere di controllo sul credito compensato.