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Nell’ipotesi di perdita di bilancio, la società di capitali deve seguire le regole dettate dal Codice civile, il quale individua tre possibili situazioni di riduzione del patrimonio netto.

Nell’ipotesi in cui il bilancio di una società di capitali chiuda in perdita, ci sono conseguenze dal punto di vista del Codice civile. In particolare, si possono presentare tre possibili situazioni:

  • il capitale si riduce in misura inferiore ad un terzo;
  • il capitale si riduce in misura superiore ad un terzo rimanendo al di sopra del limite legale;
  • il capitale si riduce in misura superiore ad un terzo e scende al di sotto del limite legale.

Se il capitale si riduce per effetto delle perdite in misura inferiore ad un terzo. A tale situazione si applica l’articolo 2433 del Codice civile, il quale stabilisce che in presenza di perdite d’esercizio non sia possibile erogare in futuro dividendi fino a che il capitale non sia stato ridotto o reintegrato in misura corrispondente. Non vi sono particolari adempimenti a carico degli amministratori e dei soci.

Nel caso in cui, al contrario, il capitale sociale si riduca in misura superiore ad un terzo, pur rimanendo al di sopra del limite legale, la procedura da seguire è quella individuata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 543/2006. Tale sentenza ha stabilito che la norma più idonea da applicare al caso concreto è l’articolo 2446 del Codice civile (o 2482 bis per le Srl). Sulla base di tale disposto, gli amministratori devono convocare senza indugio l’Assemblea dei soci, la quale può decidere di ridurre volontariamente il capitale sociale oppure di rinviare la decisione sulla copertura della perdita all’esercizio successivo, nella speranza che entro tale data si siano verificati eventi che permettano di ricondurre la perdita entro il limite di un terzo del capitale sociale.

Nella ipotesi in cui la riduzione del capitale sociale avvenga in misura superiore ad un terzo ed esso scenda al di sotto del limite legale, gli amministratori hanno l’obbligo di convocare senza indugio l’Assemblea la quale dovrà deliberare, a norma dell’articolo 2482 ter, del C.c. il ripristino del capitale sociale almeno per un importo pari al minimo legale o la trasformazione in società di persone o lo scioglimento della società.

Per quanto attiene alla procedura di ricapitalizzazione si ricorda, infine, che essa può avvenire sia nella forma “tradizionale”, cioè riduzione del capitale e contemporaneo aumento, che nella forma alternativa di mero aumento del capitale sociale, in modo che esso si presenti di ammontare sufficiente a coprire la perdita.