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La nuova versione dell’OIC 16, conferma la necessità di applicare il doppio binario civilistico e fiscale per l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

Il D.Lgs. 139/2015 (“Decreto bilanci”) ha sostituito nella contabilizzazione in sede civilistica delle immobilizzazioni materiali il precedente principio della funzione economica con quello della sostanza economica. Per realizzare tale scopo, gli OIC sono stati riformulati in diversi punti tra cui il rafforzamento del concetto di trasferimento dei rischi e benefici per l’iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali.

Nella nuova versione del principio contabile n. 16 – immobilizzazioni materiali viene stabilito in modo inequivocabile che tali voci sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito; cosa che accade solitamente quando viene traslato anche il diritto di proprietà. Tuttavia, nell’ipotesi in cui si verifichi un disallineamento tra le due date, in ragione di specifiche clausole contrattuali prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento di rischi e benefici.

Tale formulazione dell’OIC 16 si discosta completamente rispetto alla precedente in cui le immobilizzazioni materiali erano rilevate alla data in cui avviene il trasferimento del titolo di proprietà, in via onerosa o gratuita.

Sotto il profilo fiscale, il nuovo OIC 16, lasciando inalterata la previsione civilistica in base alla quale l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta all’uso, non contribuisce a risolvere il contrasto che si è creato da diverso tempo con l’articolo 102 del Tuir, secondo il quale la deducibilità delle quote di ammortamento vige a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.

Tale contrasto tra la disciplina civilistica e fiscale determina la necessità per la società di adottare un doppio binario civilistico e fiscale in tutti i casi in cui l’impresa disponga del bene prima della sua entrata in funzione. In tale fattispecie, l’impresa dovrà al momento della determinazione del reddito imponibile e, quindi della sua dichiarazione dei redditi 2017, per l’anno d’imposta 2016, operare una variazione in aumento in misura pari alla quota di ammortamento civilistico calcolata dalla società per effetto dell’OIC 16.

Si ricorda, infine, che lo stesso principio contabile in questione ha apportato importanti cambiamenti nell’ambito degli “immobili patrimonio”. Tali immobili, oltre ad aver cambiato denominazione passando da “fabbricati civili” a “fabbricati non strumentali”, sono diventati ammortizzabili, ma solo ai fini civilistici, in quanto il Decreto Milleproroghe non ha modificato l’articolo 102 del Tuir.

In base alla nuova previsione sono definiti “fabbricati non strumentali”, tutti gli immobili di proprietà dell’impresa non legati alla produzione o alla commercializzazione di beni e/o servizi. In pratica, rientrano in tale definizione quei fabbricati che costituiscono un mero investimento o sono detenuti per obblighi statutari o di Legge o rappresentano attività accessorie ai beni strumentali in senso stretto.

Dal punto di vista fiscale, la nuova previsione determinerà la necessità di rilevare in dichiarazione dei redditi una variazione in aumento in modo da neutralizzare il costo dedotto nel conto economico della società, generando così un ulteriore doppio binario tra normativa civilistica e fiscale contrariamente a quelle che erano le intenzioni del legislatore.