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L’applicazione dei nuovi OIC, in particolare del criterio del costo ammortizzato, comporta una diversa contabilizzazione dei prestiti infragruppo, che spesso hanno carattere infruttifero.

Nei bilanci 2016, per le imprese che non adottano gli Ias (“International Accounting Standard”) debutta il criterio del costo ammortizzato previsto dai nuovi OIC 15 – Crediti e OIC 19 – Debiti, in base al quale la valutazione dei crediti e debiti deve avvenire “tenendo conto del fattore temporale”. Tale principio comporta, tra l’altro, la necessità di attualizzare le poste contrattualmente pattuite a tassi non di mercato, fattispecie frequente nei finanziamenti infragruppo. Questi, inoltre, presentano un altro elemento che, ove presente, rende più difficile la disapplicazione del principio del “costo ammortizzato”, vale a dire la scadenza oltre i dodici mesi.

Il nuovo criterio di valutazione può non essere applicato qualora i crediti e i debiti presentino una scadenza inferiore all’anno oppure, per poste di durata superiore, qualora i costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore alla scadenza siano di scarso rilievo e il tasso di interesse desumibile dal contratto non differisca significativamente da quello di mercato. La sussistenza di tali condizioni deve essere specificata in Nota Integrativa.

A titolo esemplificativo, per un prestito infruttifero di durata superiore ai dodici mesi, fino al 2015 le società interessate si limitavano a movimentare i conti di credito/debito. Dal 2016, invece, i contraenti sono tenuti (se del caso) a procedere all’attualizzazione del credito/debito, con la particolarità che la differenza determinata dall’attualizzazione al tasso di mercato viene iscritta:

  • ad incremento del valore della partecipazione dalla “controllante” (e non tra gli oneri finanziari);
  • ad incremento del patrimonio netto dalla “controllata” ( e non tra i proventi finanziari).

Al termine dell’esercizio occorre procedere alla rilevazione degli interessi di competenza al tasso di mercato individuato al momento dell’erogazione iniziale del prestito. Interessi che aggiornano l’importo del credito e del relativo debito.

Si ricorda che al termine dell’operazione (rimborso del finanziamento) i principi contabili non prevedono la riduzione del costo della partecipazione o del patrimonio netto della partecipata, per cui la variazione deve considerarsi definitivamente acquisita.

Nell’ipotesi in cui il finanziamento sia di durata annuale, anche se rinnovabile, l’attualizzazione non deve essere effettuata trattandosi di un credito formalmente di durata non superiore a 12 mesi.