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Il Decreto Milleproroghe, Dl. 244/2016, introduce un regime fiscale transitorio per la prima applicazione dei nuovi principi contabili, non applicabile per i derivati.

Con l’approvazione del Decreto (cosiddetto Milleproroghe), Dl. 244/2016, è stato introdotto un regime fiscale transitorio in vista della prima applicazione ai bilanci 2016, delle novità contabili contemplate dai nuovi principi contabili nazionali (“OIC”).

Tale disciplina transitoria si fonda sul “principio di neutralità” per le operazioni pregresse. In pratica, per le operazioni ancora in corso al 1° gennaio 2016, caratterizzate da una nuova qualificazione, imputazione temporale e classificazione, si continua ad applicare il trattamento fiscale previsto dalla rilevazione contabile originaria. Tale regime transitorio è derogato relativamente agli strumenti finanziari derivati stipulati in passato.

Per determinare il regime fiscale da applicare ai derivati, come richiesto dalla normativa civilistica, occorre operare una distinzione tra i derivati di copertura e quelli speculativi.

Per quanto riguarda i primi, non è contemplata alcuna disciplina transitoria e dunque trova applicazione il cosiddetto “principio di simmetria” previsto dall’articolo 112, comma 4 del Tuir. In pratica, sia che il derivato fosse iscritto in bilanci precedenti sia che non lo fosse, al 31 dicembre 2016 i componenti reddituali imputati al conto economico assumono rilevanza fiscale in base al trattamento tributario delle componenti da valutazione e da realizzo oggetto di copertura.

In riferimento ai derivati speculativi, invece, le nuove norme introducono un regime speciale che distingue tra derivati già iscritti e quelli non iscritti nei bilanci precedenti. Per questi ultimi, rilevati per la prima volta nel 2016, le componenti da valutazione non rilevano fiscalmente; la rilevanza si avrà soltanto al momento del realizzo. L’irrilevanza riguarda sia la valutazione di prima iscrizione che le componenti da valutazione, che scaturiscono durante l’esercizio.

Relativamente ai derivati speculativi stipulati in passato, ma già rilevati in bilancio nel 2015, continua ad applicarsi il regime previgente stabilito dall’articolo 112 del Tuir, compreso il comma 3 che prevedeva una limitazione forfetaria alla deducibilità dei componenti negativi.

Resta da chiarire la questione relativa ai derivati di copertura già iscritti come tali nel 2015 e che sono iscritti per la prima volta come derivati speculativi nel 2016. Non è chiaro, infatti, se in questa ipotesi possa trovare applicazione, come potrebbe desumersi dall’interpretazione letterale della norma, la regola dell’irrilevanza fiscale delle componenti da valutazione sino al momento del realizzo, contemplata per i derivati speculativi iscritti per la prima volta.