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Le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 sui bilanci hanno comportato la necessità di modificare la collocazione delle imposte dirette e indirette all’interno del nuovo schema di Conto Economico.

A seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 139/2015, le imposte dirette e indirette trovano diversa e separata collocazione nello schema di Conto Economico. In particolare, con l’eliminazione della parte straordinaria, le imposte relative agli esercizi precedenti confluiscono nella voce 20 del Conto Economico, intitolata “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”. Tale voce, come evidenziano i nuovi principi contabili, in particolare l’OIC 12 dedicato agli schemi di bilancio e l’OIC 25 relativo alle imposte sul reddito, è ora suddivisa in quattro sottovoci:

a) imposte correnti;

b) imposte relative a esercizi precedenti;

c) imposte differite e anticipate;

d) proventi da consolidato fiscale.

La nuova suddivisione ha il vantaggio di permettere al lettore del bilancio di determinare correttamente il tax rate dell’impresa, vale a dire il prelievo complessivo sugli utili, rappresentato dalle imposte di competenza dell’esercizio (imposte correnti, differite e anticipate), al netto di quelle non di competenza (imposte relative agli esercizi precedenti).

In riferimento alle imposte indirette (ad esempio imposte di registro, ipotecarie, catastali, concessioni governative, bollo, pubblicità e tributi locali), esse devono essere iscritte nella voce B.14 “Oneri diversi di gestione”, che dai bilanci 2016, include anche quelle relative a esercizi precedenti, sanzioni e interessi compresi. Nella voce A.5, relativa agli “altri ricavi e proventi”, trovano collocazione, invece le eccedenze se l’ammontare accantonato o pagato risulta superiore rispetto a quello dovuto.

Si ricorda, infine, che sulla base delle indicazioni contenute nell’OIC 12, l’Iva sugli acquisti generalmente segue lo stesso trattamento contabile del bene o servizio acquisito al quale si riferisce. Nell’ipotesi di Iva indetraibile qualora non costituisca un costo accessorio di acquisto di beni o servizi, essa deve essere iscritta nella voce B.14.