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L’eliminazione, nei bilanci 2016, della sezione straordinaria del Conto Economico, a seguito del D.lgs. 139/2015, determina la ricollocazione dei costi e dei ricavi ad essa riconducibili.

Tra le maggiori novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 139/2015 emerge l’eliminazione della sezione straordinaria del Conto Economico, vale a dire la macroclasse E, composta dalle voci E.20 ed E.21.

Tale provvedimento impone dunque di riallocare, nel bilancio 2016, i costi e i ricavi ad essa pertinenti in altre voci del conto economico, mentre i rispettivi valori rimangono inalterati.

Nella ricollocazione delle voci dell’area straordinaria, un importante supporto è offerto dalla Tabella contenuta nell’OIC 12, nel paragrafo intitolato “Motivazione alla base delle decisioni assunte”. Nella Tabella sono riportati distintamente:

  • gli oneri/proventi per cui è stato possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia dell’operazione;
  • gli oneri/proventi per cui non è stato possibile identificare una classificazione; in tal caso secondo l’OIC 12, “sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione”.

In riferimento alla seconda ipotesi, nella maggior parte dei casi i “vecchi” oneri e proventi straordinari andranno ricollocati “per natura” in voci rientranti negli aggregati A e B del Conto Economico, in particolare nelle voci A.5-Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14-Oneri diversi di gestione.

In altri casi, i componenti reddituali dovranno essere ricollocati nella parte finanziaria del Conto Economico (per esempio: i proventi e oneri derivanti da ristrutturazione del debito o plus/minusvalenze da cessioni di partecipazioni).

Relativamente alle imposte degli esercizi precedenti, derivanti da accertamenti o da ravvedimenti, esse vanno invece imputate alla voce 20 (“imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite ed anticipate”) se si tratta di imposte dirette ed Irap e alla voce B.14 nell’ipotesi di imposte indirette. Tali voci includono anche le relative sanzioni e interessi.

Tali riclassificazioni valgono soltanto per quelle componenti straordinarie che non rappresentano errori nei bilanci precedenti, in quanto le sopravvenienze attive/passive risultanti da correzioni di errori “rilevanti” devono essere portate direttamente ad incremento/riduzione del patrimonio netto ad inizio periodo, così come previsto dal nuovo OIC 29.

Si ricorda che l’eliminazione dell’area straordinaria del Conto Economico è applicabile a tutte le imprese, comprese quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese e che essa ha ripercussioni non solo sul bilancio 2016, ma anche su quello 2015, in quanto ai fini comparativi l’articolo 2423-ter, comma 5, del C.c., richiede per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’indicazione dell’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se ciò non fosse possibile, in quanto le voci non sono comparabili, quelle relative all’anno precedente devono essere adattate. Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell’OIC 12, in materia di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari, sono applicati retroattivamente ai soli fini riclassificatori, come chiarito dal OIC 12, al paragrafo 153.