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L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la bozza del nuovo Oic 10 per tener conto delle modifiche introdotte dalle norme che hanno recepito la VII Direttiva Europea.

L’Oic 10, in data 25 luglio 2016, ha pubblicato in bozza il principio contabile “Rendiconto finanziario”, il quale diviene un documento obbligatorio per i bilanci 2016, per le società aventi l’esercizio che coincide con l’anno solare ed anche per le società che redigono il bilancio consolidato.

La differenza principale con lo stesso Oic emanato nell’agosto 2014, è l’autonoma rilevanza che il rendiconto acquisisce rispetto agli altri prospetti che compongono il fascicolo del bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

La versione precedente dell’Oic 10, allineandosi con il Codice civile, raccomandava la redazione del rendiconto finanziario, ma non prevedeva alcun obbligo; al contrario, con l’introduzione del D.Lgs. n. 139/2015, lo stesso codice è stato modificato prevedendo all’articolo 2423, comma 1, in materia di redazione del bilancio, che “gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa” diventando così un prospetto obbligatorio.

Riguardo alla struttura del prospetto, la nuova versione dell’Oic 10 prevede quale modifica più rilevante l’indicazione dell’ammontare e della composizione delle disponibilità liquide, in linea con quanto disposto dall’articolo 2425 ter del C.c. Nello specifico si segnala che la liquidità generata dalla gestione caratteristica, in precedenza “gestione reddituale”, ora viene qualificata come “gestione operativa”, in linea con l’espressione di Legge.

Inoltre, nei saldi iniziali e finali relativi alle disponibilità liquide, si deve adesso indicare nel dettaglio l’ammontare relativo ai depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori di cassa.

Altre novità di particolare rilievo riguardano le imposte sul reddito, l’acquisto e la cessione dell’azienda.

I flussi finanziari che derivano dalle imposte sul reddito, a seguito delle modifiche effettuate, vanno indicati singolarmente e collocati nell’attività operativa, in luogo dell’obsoleta (ed abrogata) gestione reddituale. In merito all’acquisto e alla cessione dell’azienda, la nuova struttura del rendiconto finanziario prevede la distinta indicazione nell’area di investimento del corrispettivo pagato od incassato per acquistare o cedere l’azienda. Tale esposizione avviene al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione.