La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 2084/12/2015, relativamente alla mancata applicazione del meccanismo del reverse charge, ha confermato un’interpretazione già contenuta nella sentenza n. 7576 del 15 aprile 2015 pronunciata dalla Corte di Cassazione.
A parere della Commissione tributaria regionale, la mancata autofatturazione, poiché non produce una maggiore Iva dovuta, rappresenta una semplice violazione formale, alla quale non possono essere applicate le sanzioni proporzionali stabilite dal decreto legislativo n. 471/97, data l’assenza del danno erariale.
Il contenzioso trae origine dalla circostanza in cui una società non aveva emesso delle autofatture a fronte di operazioni effettuate con fornitori esteri nel corso del 2005; l’Agenzia delle Entrate, a fronte di tale violazione, aveva irrogato delle sanzioni proporzionali in base al decreto legislativo n. 471/97.
Nel corso del primo grado di contenzioso, la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto le eccezioni presentate dal contribuente, il quale aveva eccepito che l’omessa autofatturazione non poteva qualificarsi come violazione sostanziale, in quanto da tale omissione non era derivato alcun danno per l’erario.
A fronte di tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso presso la Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale ha emesso sentenza a favore del contribuente.
La pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia va ad inserirsi nell’ambito della complicata questione relativa a quali sanzioni debbano essere applicate in caso di omessa o irregolare applicazione del meccanismo del reverse charge, la cui soluzione finale volge a qualificare tali omissioni come violazioni meramente formali; da ciò consegue l’impossibilità di irrogare le sanzioni proporzionali.