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Con il decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 9.6.2015, sono stati prorogati i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015:

  • in scadenza il 16.6.2015 o il 16.7.2015;
  • in relazione ai contribuenti con studi di settore.

I nuovi termini si applicano solo per il 2015, in deroga alle scadenze ordinarie.

Inoltre, si ricorda che l’art. 3-quater del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, ha “messo a regime” il diffe­rimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che sca­dono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

 

AMBITO SOGGETTIVO

La proroga interessa i contribuenti tenuti ai versamenti derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, in scadenza il 16.6.2015, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente 5.164.569,00 euro).

Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono esse­re eseguiti:

  • entro il 6.7.2015 (invece del 16.6.2015), senza alcu­na maggiorazione;
  • dal 7.7.2015 al 20.8.2015 (invece del 16.7.2015, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di inte­resse corrispettivo.

 

SOCI DI SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

 

CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE O INAPPLICABILITA’ DEGLI STUDI DI SETTORE

Come negli scorsi anni, rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano:

  • cause di esclusione dagli studi di settore, diverse da quella rappresentata dalla dichia­razione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro (es. inizio o cessazione attivi­tà, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfet­ta­ria del reddito, ecc.);
  • cause di inapplicabilità degli studi stessi (es. società cooperative, società consortili e consorzi che ope­ra­no esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, ecc.).

Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro e fino a 7.500.000,00 euro

In assenza di uno specifico chiarimento ufficiale sul punto, deve però ritenersi che la proroga non sia applicabile in relazione ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569,00 euro, ma fino a 7.500.000,00 euro.

Tali contribuenti, infatti:

  • sono tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applica-zione degli studi di settore, ma solo a fini statistici, allo scopo di raccogliere informazioni da utilizzare per l’evoluzione degli studi di settore;
  • non sono soggetti all’attività di accertamento basata sull’utilizzo degli studi di settore;
  • non sono quindi soggetti al controllo di congruità, né possono adeguarsi agli studi con effetto sulle imposte da versare.

 

VERSAMENTI RELATIVI ALLE PERSONE FISICHE

Versamenti che rientrano nella proroga

In relazione alle persone fisiche che possono beneficiare della proroga, sono differiti al 6.7.2015
o al 20.8.2015 (con la maggiorazione dello 0,4%) i termini per i versamenti:

  • derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015;
  • oppure comunque collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi.

Si tratta, in particolare, dei versamenti riguardanti:

  • il saldo 2014 e l’eventuale primo acconto 2015 dell’IRPEF;
  • il saldo 2014 e l’eventuale primo acconto 2015 dell’IRAP;
  • il saldo 2014 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2014 e l’eventuale acconto 2015 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2014 e l’eventuale primo acconto 2015 della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • il saldo 2014 dell’imposta sostitutiva del 10% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali che hanno adottato il regime per le nuove iniziative produttive (c.d. “forfet­tini”);
  • il saldo 2014 e l’eventuale primo acconto 2015 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli im­pren­ditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi”;
  • il saldo 2014 dell’imposta sostitutiva sul capital gain e dell’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni di produttività dei lavoratori dipendenti privati;
  • il saldo 2014 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2014 e l’eventuale primo acconto 2015 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o at­ti­vità finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).

 

VERSAMENTI RELATIVI A SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Versamenti che rientrano nella proroga

In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche che possono beneficiare della proroga, sono differiti al 6.7.2015 o al 20.8.2015 (con la maggiorazione dello 0,4%) i termini per i versamenti:

  • derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015;
  • oppure comunque collegati alle scadenze previste per le imposte sui redditi.

Si tratta, in particolare, dei versamenti riguardanti:

  • il saldo 2014 e l’eventuale primo acconto 2015 dell’IRES;
  • il saldo 2014 e l’eventuale primo acconto 2015 dell’IRAP;
  • l’imposta sostitutiva sul capital gain (per gli enti non commerciali);
  • le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi rite­ne­re che, in relazione al versamento dell’IRES del consolidato, le proroghe in esame:

  • non siano applicabili qualora la società controllante non sia soggetta agli studi di settore, ancor­ché lo siano tutte le società controllate;
  • siano invece applicabili nel caso in cui la società controllante sia soggetta agli studi di set­to­re, anche qualora qualche società controllata non lo sia (non sembra infatti possibile suddi­vi­dere il versamento dell’IRES in relazione alle società controllate soggette o non soggette agli studi di settore, applicando termini diversi).

In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) sia o meno soggetta agli studi di settore.

 

VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Le proroghe in esame si estendono anche al versamento del diritto annuale per l’iscrizione o l’anno­­tazione nel Registro delle imprese.

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termi­ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Soggetti IRES “solari” che approvano il bilancio o rendiconto 2014 a giugno/luglio 2015

Il differimento al 20.8.2015 si applica anche ai soggetti IRES:

  • con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • che ap­­pro­vano il bilancio o il rendiconto relativo al 2014 a giugno 2015 (o a luglio 2015 in seconda convocazione, cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. 54), o che dovrebbero approvarlo entro tale termine.

Le somme derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 dovute da tali soggetti, infatti, devono essere versate:

  • entro il 16.7.2015, senza maggiorazione di interessi;
  • ovvero entro il 20.8.2015, per effetto del differimento feriale in esame, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (rispetto alla scadenza ordinaria del 15.8.2015, peraltro differita al 17.8.2015 poiché il 15 e il 16 sono giorni festivi).