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La Corte di Giustizia, con riguardo alla causa C-187/14 del 25 giugno 2015, ha stabilito che l’IVA non può essere detratta se, come nella fattispecie oggetto di disamina, il soggetto tenuto a versarla è il trasportatore e non l’importatore o il proprietario.

Il caso oggetto di sentenza trae origine dal fatto che le autorità doganali danesi non hanno riconosciuto il diritto di detrazione dell’Iva all’importazione versata da un’impresa di trasporto e di logistica, la quale si è occupata del trasporto di beni nell’ambito di un regime di transito comunitario esterno.

Il termine “transito” sta ad indicare un regime doganale sospensivo che permette la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio doganale dell’Unione Europea, ovvero tra l’Unione Europea e i Paesi EFTA (European Free Trade Association), nonché tra questi ultimi.

Fanno parte dell’EFTA la Svizzera (che include, ai soli fini doganali, il Principato di Liechtenstein), la Norvegia e l’Islanda.

Il regime doganale del transito comunitario/comune permette agli operatori di far circolare, mediante un sistema semplice ed economico, merci comunitarie e non, nelle fattispecie previste dalla normativa europea, che diversamente avrebbero dovuto assolvere agli oneri di norma stabiliti per il loro spostamento da un punto all’altro nel territorio comunitario (oneri quali i dazi doganali, l’Iva, l’accisa ed altri oneri).

Nel caso in esame, la merce è giunta in Svezia ma non è stata presa in consegna dal destinatario; la merce è quindi tornata al porto franco di Copenhagen, Danimarca, senza essere stata presentata agli uffici doganali svedesi o del porto franco di Copenhagen e senza che i documenti di transito fossero annullati.

In un secondo tempo, la stessa merce è stata vincolata ad un nuovo regime di transito, relativo ad un quantità superiore di beni; in tal caso le autorità doganali danesi hanno richiesto alla società  di trasporto e logistica il versamento dei dazi e dell’IVA all’importazione con riguardo alla merce oggetto del precedente regime di transito; sempre le autorità doganali danesi hanno negato la detrazione dell’IVA, dato che tale diritto può essere esercitato solamente dall’importatore o dal proprietario e non dalla ditta che ha curato il trasporto.