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Il paragrafo 1.2.1. della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2015 ricomprende i contenuti delle cassette di sicurezza (sia detenute all’estero che in Italia) tra le situazioni oggetto di voluntary disclosure.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 2015, sottolinea l’esigenza, nell’ipotesi di prelievi da conti all’estero e successive immissioni in una cassetta di sicurezza detenuta presso una banca italiana, che a prova dell’avvenuto rientro il contenuto della cassetta sia oggetto di depositi accesi appositamente presso l’intermediario; in altre parole, l’Agenzia ritiene necessario, ai fini della procedura di voluntary disclosure, la presa in carico delle attività da parte di un intermediario residente.

Ai fini della compilazione della dichiarazione e della relazione (documenti necessari nella procedura della voluntary disclosure), risultano di notevole importanza le attestazioni della banca sulle date di accesso alla cassetta.

Dato che le cassette di sicurezza non sempre contengono solamente attività già detenute all’estero, sarà necessario, per quanto si riesca, una ricostruzione del contenuto della cassetta con i beni provenienti dall’estero e quelli già presenti in Italia ancor più se risalenti a epoca anteriore al 2010.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 31/E del 2015, evidenzia la necessita che il contenuto di una cassetta di sicurezza detenuta in Italia deve essere “giustificato” dalla presenza di un testimone qualificato quale “un notaio o funzionario dell’istituto di credito”. Dato che i valori contenuti nella cassetta di sicurezza potranno formare oggetto di ripresa nel modello della voluntary disclosure, l’Agenzia considera che solamente un verbale di apertura della cassetta di sicurezza redatto e sottoscritto da testimoni professionali confermi quanto indicato nella relazione di accompagnamento.

Resta aperto il problema circa la presenza di attività di proprietà di soggetti terzi nelle cassette di sicurezza; in tale ipotesi, la migliore documentazione ed i riscontri dovranno essere qualificati caso per caso. A titolo esemplificativo, risulta utile raccogliere tutta la documentazione relativa agli acquisti contrassegnata da date che giustifichino l’esistenza o meno di determinati beni o attività prima del 2010.