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Ai fini della compilazione del modulo RW del modello UNICO 2015, si ricorda che si utilizza la valorizzazione degli investimenti secondo i criteri IVIE e IVAFE.

Si osserva anche che, per gli importi in valuta estera, il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei Titoli I e II del TUIR.
Non si utilizza più, quindi, il tasso di cambio previsto esclusivamente per il modulo RW e che veniva stabilito con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato solitamente tra gennaio e aprile di ogni anno.

L’utilizzo dei cambi medi mensili deve essere coordinato con il fatto che nel modulo RW devono essere riportate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta ovvero al primo giorno di detenzione (di seguito, “valore iniziale”) e al termine dello stesso ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso (di seguito, “valore finale”), nonché il periodo di possesso.

In merito, la circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10 (§ 13.4) ha chiarito che il cambio da utilizzare per i “valori iniziali” è quello medio mensile del mese di dicembre dell’anno precedente.

IVIE – novità

Per l’applicazione dell’IVIE, la circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2012 n. 28 ha chiarito che “per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non siano previsti meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU. In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è determinato tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. È il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50% ai fini dell’applicazione della taxe foncière”.
In sostanza, la soluzione dell’Agenzia consente al contribuente residente che possiede immobili in Francia di scegliere la base di calcolo a lui più conveniente fra costo di acquisito e reddito medio ordinario moltiplicato per i coefficienti IMU.