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Il Decreto Legislativo n. 108/08, nel recepire la direttiva comunitaria n. 2005/56/CE, ha dato un rilevante impulso alle fusioni transnazionali agevolando la loro effettuazione.

Gli articoli da 178 a 181 del Tuir disciplinano tutte le tipologie di operazioni straordinarie.

L’articolo 11 del D.Lgs n. 147/2015 prevede che anche il trasferimento all’estero, conseguente a operazioni straordinarie, può beneficiare del regime di sospensione della riscossione. In particolare, il decreto ha modificato l’art. 179, comma 6, del TUIR, allo scopo di includere nel regime di tax deferral i trasferimenti che conseguono indirettamente ad operazioni straordinarie intracomunitarie (ivi inclusi gli Stati compresi nello Spazio economico europeo), quali fusioni, scissioni e conferimenti. Anche per tali fattispecie viene introdotto un regime di tax deferral, simile a quello stabilito dall’articolo 166, comma 2-quater del TUIR; secondo tale disposizione, è possibile esercitare l’opzione per un regime di sospensione della riscossione dell’imposta dovuta sulla plusvalenza realizzata in occasione del trasferimento di sede, a patto che il trasferimento avvenga verso uno Stato Ue o Spazio economico europeo.

Fino all’entrata in vigore del D.Lgs 147/2015, veniva previsto che la riscossione della exit tax potesse attuarsi secondo tre diversi modi alternativi ed opzionali:

  1. tassazione immediata;
  2. sospensione della tassazione fino al realizzo dei beni;
  3. rateizzazione in sei anni.

L’articolo 166 del TUIR disciplina le operazioni, quali fusioni, scissioni e conferimenti di attivo, che, secondo la direttiva comunitaria 2005/19/CEE e secondo la disciplina domestica comportano, come nel caso di trasferimento della sede, la tassazione dei plusvalori latenti dell’azienda nel caso in cui essi non confluiscano in una stabile organizzazione.

La disciplina dell’exit tax vigente ante riforma del D.Lgs 147/2015, escludeva dal regime di tax deferral i trasferimenti di sede verso Stati Ue o SEE che conseguono solo indirettamente ad altre operazioni straordinarie.

In passato esisteva un diverso trattamento fiscale nei seguenti casi:

  • trasferimento di sede in uno Stato UE;
  • fusione (o scissione o conferimento) tra società italiana e soggetto residente.

Entrambi le operazioni portano allo stesso risultato, vale a dire la perdita della residenza fiscale in Italia.

Nell’ipotesi di fusione, scissione e conferimento avveniva la tassazione immediata del valore normale dei beni (nell’ipotesi in cui gli stessi non confluiscano in una stabile organizzazione); nel caso, invece, di trasferimento di sede, poteva essere esercitata l’opzione per il regime del tax deferral.

Come sottolineato nella relazione al decreto 147/2015, poteva avvenire che mentre nel caso di operazione straordinarie l’articolo 179 non garantiva l’applicazione del regime di tax deferral, il differimento della tassazione si poteva ottenere nel caso in cui la società italiana trasferisse prima la residenza in uno Stato Ue e subito dopo venisse fusa, o scissa, in una società ivi residente.

Onde evitare distorsioni nel sistema, il decreto 147/2015 ha introdotto l’applicazione del regime di tax deferral anche per le fattispecie di migrazione societaria derivanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimento intracomunitario.

In caso di esercizio dell’opzione di rinvio della tassazione, l’imposta sarà dovuta al verificarsi di ciascun evento realizzativo o comunque trascorsi dieci anni dalla fine dell’ultimo esercizio di residenza in Italia.