Quando l’amministrazione finanziaria di un Paese effettua una rettifica fiscale sui prezzi di trasferimento all’interno di un Gruppo, si verifica il fenomeno della doppia imposizione. In tali casi, è possibile attivare le procedure amichevoli per la composizione delle controversie fiscali internazionali.
Queste procedure possono seguire due diverse modalità:
- il ricorso alla Convenzione 90/436/Cee del 23 luglio 1990, relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate UE;
- l’utilizzo delle previsioni stabilite dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Una delle differenze riguardanti le modalità appena proposte riguarda il fatto che la prima ha un obbligo di risultato con tempistiche predefinite, mentre la seconda no. Di conseguenza, quando il fenomeno della doppia imposizione vede coinvolti Paesi UE, è più conveniente attivare la procedura della Convenzione 90/436/Cee.
La procedura amichevole delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è prevista dall’art. 25 del modello OCSE. Sarà quindi opportuno esaminare, di volta in volta, la Convenzione relativa ai Paesi coinvolti, in quanto vi sono in alcune Convenzioni delle particolarità riguardanti tale clausola (es. introduzione di una clausola arbitrale obbligatoria).
La procedura UE invece, prevede il seguente iter: entro tre anni dalla notifica di un accertamento – ovvero prima della notifica di un accertamento, in presenza di un pvc – il contribuente presenta l’istanza; entro due anni dalla presentazione dell’istanza, le autorità competenti dei due Stati devono adoperarsi per raggiungere un accordo che elimini la doppia imposizione; se entro i due anni le autorità competenti non raggiungono un accordo, viene istituita una commissione consultiva (con membri nominati dalle amministrazioni finanziarie) che deve decidere entro sei mesi; entro i sei mesi successivi dalla data del parere della commissione, le autorità fiscali raggiungono un accordo per eliminare la doppia imposizione, ovvero si adeguano al parere.