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Una delle peculiarità dell’economia cinese risiede nel fatto che buona parte delle transazioni  commerciali avviene in denaro contante, prestandosi così a fenomeni di evasione fiscale. Tali fenomeni sono stati di recente oggetto di maggiori controlli da parte delle Autorità statali e provinciali cinesi.

Di recente la SAT “State Administration of Taxation”, ha emesso la ShuiZongBan Fa No. 146 (29 luglio 2014), per investigare e prevenire il rimpatrio nei Paesi investitori, dei profitti prodotti in Cina mediante il pagamento di rilevanti tariffe per servizi e per Royalty fuori dal territorio cinese. I controlli hanno ad oggetto le seguenti attività di rimpatrio, poste in essere dal 2004 al 2013:

  • servizi svolti dalle società straniere investitrici;
  • servizi inerenti alla gestione infragruppo;
  • servizi svolti da società straniere del gruppo ma che potrebbero essere svolte da società domestiche;
  • servizi che non sono adeguati alla fase operativa in cui si trova la società o alle circostanze specifiche;
  • servizi che sono già stati precedentemente prestati alla società cinese.

Invece, per quanto riguarda le Royalties, i controlli si concentreranno su:

  • pagamenti a società in paradisi fiscali;
  • pagamenti a parti collegate o correlate non operative o con un’operatività limitata;
  • pagamenti per Royalties svalutate rispetto al loro effettivo valore.

Lo scopo della circolare 146 consiste nel controllare che i servizi vengono realmente prestati dalle società straniere investitrici e che la base imponibile per il calcolo della Corporate Income Tax venga determinata in maniera corretta.

La sezione V dell’Administration of Tax Collection Law (c.d. ATC Law) riporta le sanzioni rilevanti in funzione del diverso tipo di violazione:

  • una sanzione da 0,5 a 5 volte l’imposta non pagata, quando il contribuente dimentica, altera, o, senza autorizzazione, distrugge i libri contabili o sopravvaluta i costi o sottovaluta i ricavi nei libri contabili o, dopo essergli stato notificato dalle Autorità l’obbligo di presentare la dichiarazione fiscale, egli rifiuta di predisporla o la compila in modo errato;
  • una sanzione da 1 a 5 volte l’imposta qualora il contribuente ottenga indebitamente il rimborso della VAT sulle esportazioni (il contribuente, compilando in modo non corretto una dichiarazione di esportazione o avvalendosi di altri espedienti, ottiene in modo fraudolento un rimborso fiscale);
  • una sanzione da 0,5 a 3 volte l’imposta allorquando l’autorità competente non riesce a trattenere o riscuotere l’importo di tasse che avrebbe dovuto trattenere o riscuotere a seguito di una comunicazione non corretta dei dati da parte del contribuente.

La pena più severa che può essere prescritta è la pena detentiva, prevista in casi di frode quali la falsificazione dei documenti e l’emissione di fatture false (in particolare nel caso in cui vengano predisposte fatture false per ottenere il VAT refund).

Pertanto per le società estere che investono in Cina è consigliabile predisporre la documentazione a supporto che giustifichi le operazioni intercompany e determinare una chiara politica di transfer pricing