A partire dall’anno d’imposta 2013, all’interno del modulo RW del modello UNICO 2014 devono essere liquidate anche l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (c.d. “IVIE”) e l’imposta sulle attività patrimoniali detenute all’estero (c.d. “IVAFE”).
Pertanto, la valorizzazione degli immobili da indicare all’interno del modulo RW segue il disposto dell’art. 19 co. 13 del DL 201/2011 e le indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate 2.7.2012 n. 28. In sostanza, l’aliquota dello 0,76% è applicata:
– sul costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto;
– e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Unica eccezione a tale criterio è rappresentata dagli immobili situati nell’Unione Europea, in Norvegia e in Islanda, per i quali il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale.
Si ricorda che resta ferma la tassazione IRPEF dei redditi diversi derivanti dagli immobili posseduti all’estero ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. f) del TUIR. La liquidazione di tale reddito avviene attraverso la compilazione del rigo RL12 del modello UNICO 2014 PF.
Tuttavia, per gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e per gli immobili non locati assoggettati all’IVIE, non si applica il disposto dell’art. 70 co. 2 del TUIR. Pertanto, nel caso in cui lo Stato estero preveda, nella sua legislazione interna, la tassazione dell’immobile in base a criteri di tipo catastale o similari, tale ammontare non concorrerà alla formazione del reddito in Italia in base alla valutazione effettuata dallo Stato estero se l’immobile è soggetto all’IVIE.